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#ABCFinanza: cosa cambia tra SGR, SICAV e fondi comuni d’investimento?

La differenza tra SGR, Sicav e fondi comuni di investimento

Alcuni giorni fa un nostro follower su Twitter ci ha chiesto quale fosse la differenza tra SGR e SICAV. Spesso si tende a dare per scontati dei concetti che scontati non sono, prendiamo quindi la palla al balzo e proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Navigando nel mare del web ci si rende conto di come la differenza tra SGR, SICAV e fondi comuni sia interamente attribuita alla natura giuridica di queste entità finanziarie: ricercando parole come SGR e SICAV, Google non fa altro che elencare una serie di dettagli normativi incomprensibili ai più, finendo per confondere ulteriormente le idee a chi deve decidere dove e come investire i propri risparmi. Riceviamo molte domande dai nostri utenti e lettori su questo argomento.

Partiamo da una certezza: SGR, SICAV e fondi comuni sono tre termini che hanno tutti a che fare con il risparmio gestito1, cioè con il denaro che un risparmiatore affida a professionisti del settore, affinché lo investano sui mercati finanziari. Sì, ma quali sono le differenze? Proviamo a fare un po’ di chiarezza, non usando il punto di vista giuridico, ma badando alla sostanza delle cose.

 

La SGR

SGR è una sigla che sta per “Società di Gestione del Risparmio”. Le SGR sono delle società per azioni, con la qualifica di intermediario finanziario. Di conseguenza, sono soggetti regolamentati e sottoposti alla sorveglianza di CONSOB e Banca d’Italia. Il loro compito principale, come suggerisce il nome, è quello di gestire il denaro raccolto dai vari investitori; per attuare il loro compito si servono di strumenti d’investimento, o veicoli d’investimento: il principale è il fondo comune.

 

Il fondo comune

Il fondo comune è uno strumento usato dalle SGR per effettuare un investimento. Di fatto, è un “contenitore” al cui interno confluisce il denaro proveniente dai risparmiatori, che viene gestito in comune. Lo so che la domanda spontanea è: “Perché creare un fondo comune quando il capitale proveniente dai risparmiatori potrebbe confluire direttamente nella società?”

Il motivo di tale storica scelta normativa, comune a livello mondiale (praticamente ovunque al mondo esistono fondi comuni), nasce dal fatto che per la legge italiana e comunitaria è importante mantenere ben separato il patrimonio della società, cioè la SGR, e il patrimonio del fondo, cioè i soldi dei risparmiatori. Il motivo è molto semplice: in caso di fallimento della società il risparmiatore in nessun caso vorrebbe vedere i risparmi di una vita impiegati per ripagare i debiti della SGR a cui li aveva affidati…

Sia chiaro, non potrà mai esistere un fondo comune senza la gestione di “mamma SGR” (o equivalente forma societaria), proprio perché il fondo è considerato una sorta di appendice della società.

Di solito si legge in giro che fondo comune d’investimento e SICAV siano sinonimi, vediamo se è vero.

 

 

La SICAV

La SICAV è una società per azioni a capitale variabile: la variabilità del capitale dipende dal denaro che confluisce all’interno (o per esser più precisi, nei vari comparti della SICAV) che, ovviamente, può aumentare o diminuire. Proviamo a immaginare una SICAV come un grande ombrello: sotto questo ombrello sono presenti dei contenitori – i comparti – internazionalmente chiamati sub-funds;nella sostanza questi contenitori non sono nient’altro che… fondi comuni.

Quindi, se si guarda al sodo, le SICAV non sono nient’altro che aggregatori di fondi comuni che assumono la forma di società per azioni.

È pur vero che a livello formale il risparmiatore che investe in una SICAV rispetto a un fondo comune diventa azionista della società. Ma è un aspetto che nella realtà di tutti i giorni è abbastanza irrilevante per un investitore. Per chiarire una volta per tutte quest’aspetto, concludiamo che non vi è sostanziale differenza tra la Sicav, o meglio i “sub funds” della Sicav, e un fondo comune. Tant’è vero che le caratteristiche d’investimento della SICAV e del fondo comune, dal lato del risparmiatore, sono pressoché identiche:

  • seguono la stessa normativa comunitaria (MIFID e via dicendo);
  • presentano gli stessi tipi di limiti e vincoli di gestione (ad esempio limiti di concentrazione per emittente, singolo titolo, uso della leva finanziaria, e via dicendo)
  • presentano le stesse tutele per il risparmiatore (che derivano dalla normativa);
  • seguono le stesse modalità di vendita (via sportello bancario, reti di promotori, online/diretta);
  • hanno la medesima gamma di investimenti, ampissima;
  • hanno la stessa liquidità (“quota” giornaliera, per lo più).

Riassumiamo quindi i tre concetti con l’aiuto di un’infografica esplicativa.

 

 

In breve: meglio investire in un fondo comune o in una SICAV?

Le differenze formali possono confondere, ma tranquilli, dal punto di vista del risparmiatore non cambia sostanzialmente niente tra investire in un fondo comune o in una SICAV. Normali risparmiatori eseguono trade quotidianamente, comprando e vendendo SICAV e fondi comuni di diritto italiano, senza nemmeno accorgersene.

A voler essere precisi, è dal punto di vista dell’industria finanziaria che invece la differenza tra SICAV e fondo comune assume una certa rilevanza, sia dal punto di vista organizzativo che da quello commerciale. Ma questo è un altro discorso: lo approfondiremo in un altro post.

 



1 – Guida essenziale alle sigle del risparmio gestito

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Ultimi commenti
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    Vorrei solo aggiungere all’ottimo articolo che i “fondi” esteri sono quasi tutte SICAV solo per motivi fiscali, mentre nulla cambia dal punto di vista del contenuto rispetto ai fondi.
    In linea teorica la Sicav potrebbe fallire, perché ad essere investito è il patrimonio della società, a differenza dei fondi in cui c’è separatezza giuridica tra il patrimonio del gestore (SGR) e quella del fondo, ma tale eventualità è del tutto teorica.

    Il vero criterio di scelta non deve basarsi sulla forma giuridica del prodotto quanto, piuttosto, sulla qualità della gestione e sui costi…

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    Nell’articolo si dice che il capitale è suddiviso in “subfound”, ognuno dei quali è PRATICAMENTE un fondo, e cioè la SICAV è un collettore di fondi PRATICAMENTE !!! ma non legalmente ???

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    E’ anche scritto che “presentano le stesse tutele per il risparmiatore (che derivano dalla normativa);”…ma queste tutele sono totali come nei fondi oppure rimane la partecipazione al fallimento della SICAV ? I danni al capitale non si identificano solo con il fallimento, ma anche a sanzioni per altri motivi per esempio sanzioni per irregolarità fiscale e altro ?

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      In breve e in sostanza, le tutele offerte dalle sicav sono le stesse dei fondi di diritto italiano (sono tutti organismi d’investimento collettivo equiparabili).
      Vi sono differenze per quanto riguarda le regole relative alle commissioni di performance (più restrittive in Italia, a favore del risparmiatore).
      Inoltre, il fallimento di un fondo (di diritto italiano o estero, ma comunque UE) è una fattispecie teorica, perché la normativa limita l’assunzione di obbligazioni da parte del fondo.

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