Ve lo abbiamo anticipato la settimana scorsa, promettendovi presto maggiori dettagli. Ebbene, eccoli qui. Il 14 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega per la riforma fiscale. La legge delega è quella legge con cui il Parlamento attribuisce al governo la facoltà di disciplinare una materia specifica (in questo caso fiscale) definendo le linee guida generali. Il governo poi si occupa del dettaglio.
Il provvedimento (legge numero 111 del 9 agosto 2023) è entrato ufficialmente in vigore il 29 agosto. Come spiega l’Anasf sul suo sito web, il governo ora ha 24 mesi di tempo per emanare uno o più decreti legislativi.
L’associazione nazionale consulenti finanziari pone l’accento in particolare sulle misure del provvedimento relative all’articolo 5 lettera a) e lettera d). Ma vediamo di capirne di più.
Revisione e graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
La lettera a) prevede, tra le altre misure, la revisione e la graduale riduzione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino:
- delle deduzioni dalla base imponibile;
- degli scaglioni di reddito delle aliquote di imposta;
- delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.
Una revisione che dovrà avvenire tenendo conto, tra le altre cose, in particolare:
- della composizione del nucleo familiare, soprattutto di quelli in cui sia presente una persona con disabilità e ai costi sostenuti per la crescita dei figli
- della tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare
- del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia.
Redditi di natura finanziaria: armonizzazione della relativa disciplina
Per i redditi di natura finanziaria, la lettera d) prevede:
- l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria;
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell’imposta.
Tassazione dei redditi di natura finanziaria: cosa cambia, in pratica?
Come ha evidenziato sempre Anasf su Twitter, con l’approvazione della delega per la riforma fiscale i redditi diversi confluiranno, una volta approvati i decreti delegati, nei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa. E ciò porterà a una più ampia compensazione tra minusvalenze e plusvalenze. Così ha commentato su Plus24 il presidente di Anasf Luigi Conte.
L’obiettivo è l’equivalenza fiscale delle scelte di portafoglio, in modo che non si debba presupporre la scelta di un’attività finanziaria in funzione della differenza di trattamento tributario. L’apertura alla trasversalità delle compensazioni migliorerebbe certamente l’approccio da parte del risparmiatore che non si vedrà più condizionato da effetti fiscali nelle sue scelte di investimento ma potrà scegliere liberamente sulla base di come intende comporre il proprio portafoglio.