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Guida 2014 alla tassazione delle rendite finanziarie: 4 domande agli esperti di FiscoEasy

Le proposte del Governo Renzi in tema di tassazione delle rendite finanziarie stanno facendo parecchio discutere. All’interno del nostro sito, www.adviseonly.com, insieme a migliaia di utenti-risparmiatori si trovano molti professionisti, inclusi esperti di fisco come gli amici di FiscoEasy, ai quali abbiamo chiesto di riassumere la situazione a beneficio dei nostri lettori (per interagire direttamente con loro, basta entrare nel nostro sito per chiedere il collegamento, gratis ovviamente).

renzi nuova tassazione rendite finanziarie

1. Potete sintetizzare le imposte che gravano oggi (cioè prima delle “variante-Renzi”) sui classici strumenti finanziari utilizzati da risparmiatore italiano?

Dal 2012 la percentuale di tassazione delle rendite finanziarie è pari al 20%, con l’eccezione dei titoli di Stato italiani ed equiparati (i Paesi “White List”) che godono ancora dell’aliquota di tassazione del 12,5%.

Ecco, in dettaglio l’attuale tassazione dei principali strumenti finanziari.

Tipo di investimento

Aliquota

Conti correnti bancari, postali e conti deposito

20%

Titoli di Stato italiani (ed equiparati)

12,5%

Titoli di Stato di Paesi “White List”

12,5%

Obbligazioni bancarie e societarie

20%

Azioni non incluse nella  “Black list”

20%

Fondi comuni mobiliari

20%; 12,5% (per la parte investita in Titoli di Stato)

ETF

20%; 12,5% (per la parte investita in Titoli di Stato)

Polizze unit linked o index-linked

20%; 12,5% (per la parte investita in Titoli di Stato)

Titoli di risparmio per l’economia meridionale

5% sugli interessi; 20% sulle plusvalenze

Project Bond

12,5% sugli interessi; 20% sulle plusvalenze

 

Oltre alla tassazione di interessi, dividendi e degli eventuali capital gain, il risparmiatore deve tener conto anche della cosiddetta “mini-patrimoniale”: l’imposta di bollo sulle attività finanziarie pari (dal 2014) al 2 per mille del valore di mercato o valore nominale o di rimborso (o, in mancanza di questi valori, sul costo d’acquisto degli strumenti finanziari). A tale imposizione non “sfugge” neanche chi detiene strumenti finanziari all’estero, in quanto sottoposto all’IVAFE (imposta sul valore delle attività detenute all’estero): anche in questo caso l’aliquota è pari al 2 per mille del valore delle attività finanziarie.

Inoltre, non bisogna dimenticare la Tobin Tax che si applica sul trasferimento della proprietà di azioni, sulle operazioni ad alta frequenza e sui derivati.

2. Cosa cambia con il progetto di legge del Governo Renzi?

In base agli annunci del Governo, dal 1° maggio, la tassazione passerà dal 20% al 26% sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. Rimarrà, invece, invariata la tassazione solo per i titoli di Stato.

Questo significa che la tassazione degli interessi, dei dividendi e delle plusvalenze sui citati prodotti finanziari subirà un aumento di 6 punti. Si auspica che sia rimodulato l’intero sistema di tassazione delle rendite finanziarie, per due motivi:

  • perché sul risparmiatore italiano gravano già altre imposte, come quelle sopra indicate;
  • perché a prima vista sembra che si crei un disallineamento tra grande e piccolo risparmiatore: in caso di riscossione di un dividendo o plusvalenza il possessore di partecipazioni non qualificate di una società (persona fisica che detiene una percentuale di voto pari o inferiore al 20%, che scende al 2% in caso di società con azioni quotate), si troverebbe a pagare in misura maggiore di colui che ha una partecipazione qualificata.
3. Esistono differenze tra il comportamento dell’obbligazionista “cassettista” e di chi lo vende prima della scadenza?

Certo, vi sono alcune differenze, che andiamo ad analizzare.

Il risparmiatore, persona fisica, che acquista un’obbligazione per portarla a scadenza (il “cassettista”), ottiene esclusivamente un reddito da capitale: gli interessi. Ricordiamo che il possessore di uno strumento finanziario può essere percettore di due tipologie di redditi:

  • Redditi da capitali: sono le plusvalenze sui fondi comuni e i proventi periodici dell’investimento, proprio come gli interessi. Quest’ultimi sono erogati al risparmiatore al netto dell’imposta sostitutiva del 20% (o 12,5% nel caso di Tìtitoli di Stato o delle obbligazioni equiparate). Al momento del rimborso dell’obbligazione, qualora quest’ultima sia stata emessa a un prezzo sotto la pari (cioè inferiore a 100) subirà una tassazione, sempre con le predette aliquote, sulla differenza tra il valore di rimborso e prezzo di emissione (il cosiddetto disaggio d’emissione).
  • Redditi diversi: si realizzano nel caso in cui un risparmiatore, persona fisica, cede l’obbligazione prima della scadenza. Oltre a maturare degli interessi (reddito di capitale), per il periodo di possesso del titolo obbligazionario, potrebbe ottenere anche un “reddito diverso di natura finanziaria” (categoria che ricomprende i capital gain). Se la cessione dell’obbligazione avviene a un prezzo superiore a quello di acquisto, il risparmiatore maturerà una plusvalenza, mentre nel caso contrario maturerà una minusvalenza. Le plusvalenze sono tassate anch’esse con l’aliquota del 20% (o 12,5% se Titoli di Stato). Le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze, infatti la caratteristica dei “redditi diversi di natura finanziaria” è quella della tassazione al netto delle perdite. In sostanza è possibile detrarre dalle plusvalenze le minusvalenze sostenute nell’anno o nei successivi ma non oltre il quarto.

Approfittiamo per sottolineare una “singolarità” della fiscalità dei fondi comuni d’investimento. I differenziali positivi che si ottengono da un fondo, sia le plusvalenze che eventuali proventi periodici, costituiscono sempre “redditi di capitale” come se ottenessimo degli interessi o dei dividendi. I differenziali negativi, ovvero le minusvalenze derivanti da investimento in fondi comuni d’investimento, costituiscono sempre “redditi diversi”.

Questo significa che non è possibile compensare tra loro plusvalenze (o proventi periodici) e minusvalenze, derivanti da investimenti in fondi comuni d’investimento, tranne il caso in cui gli stessi siano realizzati all’interno di una gestione individuale per cui il risparmiatore ha optato per il regime del risparmio gestito.

4. È vero che la tassazione finanziaria in Italia è inferiore alla media Europea?

A prima vista sembrerebbe di sì. Anche se, nel nostro caso, bisognerebbe aggiungere il “peso” dell’imposta di bollo e, per gli scambi azionari, della Tobin Tax.

Gli ordinamenti della maggior parte degli Stati Europei prevedono una soglia media di tassazione delle rendite finanziarie superiore al 20% che può raggiungere, come nel caso della Francia, un’aliquota pari al 30% per la tassazione dei dividendi. Interessante è il metodo adottato dalla Gran Bretagna, che applica una tassazione progressiva delle plusvalenze su strumenti finanziari a seconda che il percettore dichiari un reddito superiore od inferiore ad una determinata soglia.

Facciamo un esempio

Ringraziamo gli amici di FiscoEasy e proviamo a mettere in pratica quanto ci hanno illustrato: calcoliamo la pressione fiscale, prima e dopo la “cura-Renzi”, per uno strumento molto popolare tra i risparmiatori italiani: il BOT.

Un risparmiatore acquista un BOT a 12 mesi per un valore nominale di 50.000 euro, prezzo d’acquisto 98 (rendimento a scadenza 2%, per semplicità), con un guadagno tassabile pari a 1.000 euro.

Tassazione vigente

Proposta Renzi

In percentuale

Valore in Euro

In percentuale

Valore in euro Euro

Ritenuta d’imposta

12,5%

1.000€ x 12,5/100=125€

12,5%

1.000€ x 12,5/100=125€

Imposta di Bollo

0,2%

49.000 x 2/1.000=98€

0,2%

49.000 x 2/1.000=98€

Pressione Fiscale finale

(125€+98€)/1.000€=22,3%

223€

(125€+98€)/1.000€=22,3%

223€

 

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Ultimi commenti
  • Avatar

    Una domanda. Nell’esempio di calcolo della pressione fiscale su un BOT, calcolate l’imposta di bollo come il 0,2% su €49.000, ma sopra non dite che tale imposta si applica al valore nominale o di rimborso dell’obbligazione, che dovrebbe essere €50.000? Grazie per l’eventuale delucidazione.

    • Raffaele Zenti

      Per le obbligazioni si applica sul nominale.

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