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Tutto quello che la tua banca dovrebbe fare e (ancora) non fa

Quella certa incomunicabilità tra cliente e intermediario. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie la certifica ancora una volta nella sua relazione sull’attività svolta nel 20201.

“Il principale fattore di criticità nelle dinamiche relazionali tra cliente e intermediario”, si legge nella relazione, “continua a essere rappresentato dalla qualità dei flussi informativi che precedono e indirizzano le scelte di investimento”.

E ciò che emerge con sistematica frequenza “è la tendenza da parte degli intermediari a ritenere troppo spesso sufficiente, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa di settore, l’adempimento solo formale di tali obblighi”.

Come? Per esempio, semplicemente mettendo a disposizione del cliente la documentazione nella fase precontrattuale, senza perseguire in concreto l’obiettivo di realizzare il suo miglior interesse guidandolo nella comprensione dei rischi e verso una decisione veramente informata e consapevole.
 

Una valutazione iniziale insoddisfacente

E non è nemmeno la prima volta che tra i punti di criticità evidenziati nei ricorsi ci siano la fase di profilatura della clientela e quella relativa alla valutazione di appropriatezza/adeguatezza, “troppo spesso risultate svolte in modo solo formale e superficiale”.

A questo riguardo, le lamentele hanno riguardato principalmente:

• il modo in cui il questionario è stato somministrato;
• la qualità delle domande, che incide “sull’attendibilità delle relative risultanze”;
• la coerenza e corrispondenza delle informazioni raccolte nel questionario rispetto al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento del cliente.

Quanto alla classificazione dei ricorsi per oggetto della controversia, il 62,7% di quelli dichiarati ricevibili e ammissibili ha avuto come oggetto prevalente o esclusivo di reclamo il servizio di consulenza in materia di investimenti. A seguire, la prestazione del servizio di collocamento e il servizio di ricezione ed esecuzione di ordini per conto dei clienti.

 

ricorsi | amCharts

 

Attenzione (ancora una volta) all’autocollocamento

Un tema particolarmente delicato, secondo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, si conferma quello del cosiddetto “self-placement”, ovvero l’autocollocamento: alcuni intermediari hanno collocato “titoli partecipativi di propria emissione”, ovvero azioni proprie, senza però dare informazioni sulla situazione di sostanziale illiquidità che caratterizzava tali azioni.

Con l’effetto di rendere estremamente difficile, quando non impossibile, la liquidazione dei titoli, “oltretutto caratterizzati da rilevanti decrementi di valore”.

 

Allargando lo sguardo: di cosa NON si occupa l’ACF?

Nel 2017, quando l’ACF fu varato, vi spiegammo per quali ragioni e in che modo si può eventualmente provare a fare ricorso2. Oggi prendiamo spunto dalla relazione sul 2020 per dirvi su quali temi NON si esprime l’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

L’ACF non decide i ricorsi che riguardano controversie relative a:

rapporti di natura esclusivamente bancaria: per esempio conti correnti, carte di credito, bancomat, prestiti, mutui, cessioni del quinto, per i quali dovete invece fare riferimento all’Arbitro Bancario Finanziario3 istituito presso la Banca d’Italia;
l’adempimento delle obbligazioni tipiche del contratto bancario di custodia e amministrazione titoli: mancata certificazione di minusvalenze maturate sul conto o mancato rispetto di istruzioni operative impartite dal cliente in occasione del trasferimento di un dossier titoli, per esempio (laddove, insomma, non c’è prestazione di un servizio d’investimento)4;
questioni che riguardano esclusivamente la non corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria;
buoni postali fruttiferi, dal momento che, non essendo negoziabili, non rientrano tra gli strumenti finanziari;
 

 
la vendita di diamanti, poiché in questi casi oggetto dell’operazione è un bene materiale e non uno strumento finanziario;
strumenti finanziari pervenuti nella titolarità del ricorrente per effetto di un trasferimento tra privati, ossia di uno scambio diretto tra investitori;
inadempimenti informativi che coinvolgono l’intermediario in qualità di emittente e non nella veste di prestatore di un servizio d’investimento;
violazioni poste in essere nella fase di riscatto e di liquidazione dei prodotti finanziario-assicurativi, perché questa fase “è sottratta all’applicazione dell’articolo 25-bis del TUF”;
violazioni che riguardano le cosiddette polizze multiramo, che rimangono soggette alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e alla vigilanza, oltre che ai regolamenti, dell’IVASS.

Sul tema dei prodotti assicurativi, la relazione chiarisce che “l’ACF può decidere solo relativamente a violazioni poste in essere a partire dal 17 maggio 2006, data di entrata in vigore dell’articolo 25-bis, primo comma, del TUF che, nella formulazione precedente al recepimento della direttiva (UE) 2016/97, ha esteso l’operatività degli articoli 21 e 23 del TUF alla sola commercializzazione di polizze assicurative con componente ‘finanziaria’, appartenenti ai rami vita III e V (Polizze Unit e Index Linked)”.
 

Ancora dubbi? È in arrivo la guida pratica dell’ACF

Sono temi non sempre maneggevolissimi, ce ne rendiamo conto. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha comunque già anticipato che “per gli investitori retail è prevista la pubblicazione, nella seconda parte dell’anno, di una guida pratica che, traendo spunto dai casi che vengono via via esaminati, individui le buone e le cattive prassi riscontrate”.

Obiettivo: suscitare consapevolezza informativa e comportamentale nei piccoli risparmiatori, “che troppo spesso si affidano in modo indiscriminato e tendono a deresponsabilizzarsi, salvo poi dolersi dell’esito degli investimenti effettuati”. Per l’intramontabile serie: prevenire è meglio che curare.

 



1. Arbitro per le Controversie Finanziarie, Relazione sull’attività svolta, Anno 2020
2. Problemi con la banca? Arriva l’Arbitro per le Controversie Finanziarie
3. Dalla parte dei risparmiatori: cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario?
4. L’ACF può invece decidere il ricorso se ha per oggetto “l’inadempimento di un’obbligazione riferibile al servizio accessorio di deposito”: per esempio, quando la corretta valorizzazione dei titoli (o del loro prezzo di carico) presenti sul deposito o la tempestiva comunicazione al depositario di un’operazione societaria relativa ai titoli siano stati funzionali alla scelta d’investimento. Fonte: relazione ACF sull’attività svolta nel 2020.

 

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