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Successione degli strumenti finanziari: come funziona?

Come funziona la successione sugli strumenti finanziari?

Poiché ciclicamente si torna a parlare di patrimoniale e di imposte di successione e donazione, riproponiamo qui di seguito un post scritto dalla nostra Maria Paulucci per questo blog il 25 giugno 2019. Al di là di alcuni aspetti di dettaglio, ci sembra ancora molto valido per fare un po’ il punto della situazione in vista dell’autunno.

Una nota per noi sempre molto importante: questo post fu all’epoca realizzato con il contributo di esperti e ha un carattere generico e informativo. Per ulteriori informazioni e domande su esigenze specifiche, consigliamo sempre ai nostri lettori e lettrici di rivolgersi a un professionista del settore.

Buona lettura!

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Non vi stupirà sapere che anche i nostri risparmi e investimenti sono oggetto di successione. Ma come si calcola la base imponibile alla quale applicare le aliquote? E ci sono strumenti esentati dall’imposta di successione?

Dopo la nostra breve introduzione al tema della successione mortis causa1, oggi andiamo a rispondere a queste nuove domande con la consulenza di Massimo Perini, avvocato patrimonialista2.

 

Calcolo della base imponibile

Azioni. Il nonno ha alcuni titoli azionari che vanno in successione. Quanto devono pagare gli eredi? Vediamo come si determina la base imponibile.

Secondo quanto prevede l’articolo 16 del decreto legislativo 346/19903, per i titoli quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto (che sono quelli più frequentemente presenti nel portafoglio degli italiani), fa testo “la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati”.

Soldi, gioielli e conti correnti. Ma gli italiani, si sa, hanno un debole per la liquidità e per gli ori di famiglia. Ora, tutto questo è pure oggetto di successione. E concorre a costituire la base imponibile.

A riguardo, il legislatore ha introdotto la presunzione del 10%. Ovvero, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 346/1990, “si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.

Per i soldi che sono sul conto corrente del de cuius, bisogna tenere a mente una distinzione:

  • se al momento del decesso del titolare il conto presenta un saldo attivo, questo costituisce un credito dello scomparso ed è soggetto a imposta;
  • se invece il saldo è passivo, rappresenta un debito del defunto e l’erede può portarlo a detrazione.

Ne consegue che, se sul conto ci sono somme cospicue, il conto corrente non è proprio lo strumento più efficiente sotto il profilo fiscale nell’ambito della successione. Teniamolo a mente, prima che sia troppo tardi.
 

 

Per chi vige l’esenzione

Assicurazioni. Se il defunto aveva una polizza vita, gli importi liquidati a favore del beneficiario non rientrano nella massa ereditaria, perché il contratto di assicurazione è tipicamente un contratto stipulato a favore di terzi e il beneficiario caso morte può anche non essere erede.

La designazione del beneficiario può essere effettuata nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore oppure per testamento.

La polizza assicurativa può essere utile nel momento in cui si desidera lasciare un certo gruzzolo a chi non è destinato a godere di franchigie in ambito successorio (per esempio, il convivente more uxorio).

Titoli di Stato. Attualmente sono esenti dall’applicazione dell’imposta di successione e dall’obbligo stesso di indicazione nella dichiarazione di successione:

  • i titoli del debito pubblico (inclusi BOT e CCT) e gli altri titoli di Stato equiparati;
  • i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea;
  • i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo o equiparati.

Quindi, i titoli del debito pubblico che rientrano nel perimetro sopra descritto “non concorrono a formare l’attivo ereditario”, secondo l’articolo 12, comma 1, lett. h) e i), del decreto legislativo 346/1990.

Fondi comuni (in parte). E proprio per l’irrilevanza dei titoli di Stato ai fini dell’imposta di successione, le quote di un fondo comune comprese nell’eredità vanno considerate scomputando il valore dei titoli di Stato eventualmente inclusi nel patrimonio del fondo stesso alla data del decesso del titolare.

In altre parole: si prende la quota del fondo e si sottrae la percentuale riferita ai titoli di Stato. Non è un passaggio complicato: sono le stesse società di gestione a rilasciare agli eredi una certificazione nella quale, oltre al valore delle quote del fondo alla data della morte del titolare, è evidenziato il peso percentuale, alla stessa data, dei titoli di Stato sul patrimonio complessivo del fondo.

Previdenza complementare. L’esenzione dall’applicazione dell’imposta di successione e dall’obbligo di indicazione nella dichiarazione di successione riguarda anche il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare.

 

Attenzione al mattone

Come tutti sappiamo, la parte immobiliare ha un peso rilevante nel patrimonio degli italiani. Sul tema, consigliamo quindi l’apposito approfondimento.

 



1 – Successione, come fare e a chi rivolgersi
2 – Il merito di ogni informazione utile che troverete in questo post va all’avvocato Perini. Viceversa, le eventuali sviste sono opera (non intenzionale) dell’autrice, che rimane a disposizione per le relative rettifiche.
3 – Testo unico del 31/10/1990, fonte: Agenzia delle Entrate

 

Scritto da

Nata a Rieti, gli studi universitari a Roma, lavora a Milano dal 2007. Dopo un'esperienza di quattro anni in Class CNBC, canale televisivo di economia e finanza del gruppo Class Editori, si è spostata in Blue Financial Communication, casa editrice specializzata nei temi dell'asset management e della consulenza finanziaria. A dicembre 2017 si è unita al team di AdviseOnly.

Ultimi commenti
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    Salve,volevo sapere se in caso di morte di un genitore esiste una franchigia per i figli eredi .Se mi potete confermare , da mie informazioni pare che ci sia una esenzione al pagamento di tasse , per ogni figlio so che fino ad un milione di euro non si pagano tasse.Questo vale per beni mobili e immobili ? E le due specie di beni si sommano ? Sperando di essere stato chiaro , ringrazio e saluto
    Sabato Iovine

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    Fino a 100.000 euro di liquidita’ a testa ma solo se non ci sono immobili da ereditare.

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    Buongiorno se io e mia moglie mettiamo tutti i beni immobili su un fondo patrimoniale al decesso dei coniugi i figli devono pagare un’imposta di successione?

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    Buon pomeriggio, dovrei compilare la dichiarazione di successione ed il defunto aveva dei titoli di stato BTP, Siamo in 6 eredi. Ho capito dove inserire il conto corrente e secondo quanto scritto nell’articolo non c’è l’obbligo, ma è per tutti o dipende dal valore degli stessi? E poi la banca chiede la dichiarazione di successione, non ci saranno problemi?

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